lunedì 28 gennaio 2013

IMU nel 2013 più equa e progressiva


 "L'Imu sarà ridotta nel 2013, accrescendo la detrazione sulla prima casa da 200 a 400 euro.

Ci saranno anche detrazioni legate a figli e anziani, che arriveranno a 800 euro”.

A parlare è il premier uscente Mario Monti, intervistato a Omnibus su La7, a poche settimane dalla fine del mandato.

“Il costo stimato di queste misure – prosegue - è pari a 800 milioni, la copertura viene dalla riduzione della spesa sul debito, che sarà pari a 3 miliardi già nel 2013.

L'Imu deve essere un' imposta più progressiva e più equa".

Fonte: Monitorimmobiliare

martedì 22 gennaio 2013

La donazione, insidie e vantaggi

Come va fatto un atto di donazione? Come si determina il valore degli immobili? In caso di donazione su chi grava l'Imu? Un riferimento pratico per quanti decidono di trasferire gratuitamente un proprio bene arriva dalla nuova Guida per il cittadino "Donazioni consapevoli. Per disporre dei propri beni in sicurezza", presentata ieri dal Consiglio nazionale del Notariato e da 11 associazioni dei consumatori. Viene affrontato ogni aspetto del tema: dai soggetti che possono donare e ricevere, alla forma idonea affinché il contratto di donazione sia valido, dalla commerciabilità dei beni alle disposizioni fiscali. La guida, consultabile sui siti del Notariato e delle associazioni dei consumatori e disponibile su iPhone e iPad attraverso l'applicazione iNotai, fornisce risposte esaurienti ai quesiti più comuni. Queste le Faq sul tema con le risposte elaborate dal Notariato.
È possibile riservarsi la disponibilità del bene donato trasferendone al beneficiario solo la titolarità, conservando la disponibilità materiale e il godimento per tutta la vita (es. un immobile)?
Tale risultato lo si può ottenere mediante la donazione con riserva di usufrutto: la legge infatti prevede che "è permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio". Benché la legge faccia riferimento nella norma relativa alla riserva al solo usufrutto, si ritiene che detta riserva possa riguardare anche altri diritti reali di godimento come il diritto di abitazione, il diritto di uso, il diritto di superficie, altro. La legge consente inoltre di prevedere la riserva del diritto di usufrutto, oltre che a proprio vantaggio, anche a vantaggio di un'altra persona o di più persone congiuntamente.
È meglio trasferire un immobile con donazione o vitalizio?
Si tratta di due modalità completamente diverse. L'atto di donazione viene posto in essere per spirito di liberalità senza poter pretendere nulla a titolo di corrispettivo. La donazione può certamente essere gravata da un onere di assistenza morale e/o materiale, ma comunque la prestazione oggetto dell'onere non può mai fungere da corrispettivo del trasferimento. L'atto di vitalizio invece è un contratto a prestazioni corrispettive: a fronte del trasferimento del bene l'acquirente è tenuto ad assistere materialmente e moralmente il cedente (e quindi in relazione alla longevità del venditore e alle sue condizioni di salute, anche per valore superiore a quello del bene trasferito).
È possibile donare ad associazioni o fondazioni?
In passato erano previsti limiti alla capacità di ricevere donazioni di enti con personalità giuridica o di enti non riconosciuti. Questi limiti sono stati poi superati e attualmente sia gli enti con personalità giuridica sia gli enti non riconosciuti possono ricevere donazioni, secondo la disciplina ordinaria, al pari delle persone fisiche.
Se poi l'associazione e/o la fondazione riveste la qualifica di ONLUS gode dell'esenzione dall'imposta di donazione,.
Vengono inoltre riconosciuti sgravi fiscali ai donanti per erogazioni liberali in denaro a favore di associazioni e/o fondazioni che svolgono attività di utilità sociale, ovvero a favore di ONLUS (per ulteriori informazioni consultare le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi e il sito www.agenziaentrate.gov.it).
Se si dona un immobile ad un figlio, nel caso di più figli gli altri figli possono avanzare pretese?
Se alla morte del donante non si rinvengono nel suo patrimonio beni sufficienti a rispettare la quota di legittima riconosciuta per legge agli altri figli, questi ultimi potranno agire in giudizio contro la donazione, chiedendone la "riduzione", nei limiti in cui ciò sia necessario per reintegrare la loro quota di legittima. I legittimari lesi possono agire in riduzione sino a che non siano trascorsi 10 anni dalla morte del donante.
L'immobile pagato dai genitori e intestato direttamente al figlio è da considerarsi una donazione?
La fattispecie in oggetto configura un'ipotesi di "donazione indiretta". Lo scopo della donazione - arricchire un altro soggetto senza che vi sia alcun obbligo giuridico che lo imponga - può essere raggiunto anche con negozio diverso dalla donazione tipica, il quale, proprio perché utilizzato per perseguire lo scopo donativo, va assoggettato alla disciplina sostanziale della donazione. La legge infatti dispone che le liberalità, anche se risultano da atti diversi dalla donazione tipica, siano soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Sono stati individuati diversi casi di donazione indiretta: la rinunzia abdicativa, il contratto a favore di terzo, l'adempimento del terzo, e per l'appunto l'intestazione di beni a nome altrui.
E' possibile revocare una donazione?
La donazione è un contratto e come tale non può essere revocato su iniziativa del solo donante (ad esempio, nel caso di ripensamento se il donatario non tiene un comportamento conforme alle sue aspettative).
Secondo la vigente normativa, la revocazione delle donazioni può essere richiesta all'autorità giudiziaria in due casi specifici:
- la revocazione per ingratitudine: è possibile la revoca della donazione quando il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante o dei suoi congiunti (omicidio volontario, tentato omicidio o altro reato cui siano applicabili le norme sull'omicidio; denuncia o testimonianza per reato punibile con l'ergastolo, o reclusione non inferiore a tre anni se la denuncia è risultata calunniosa o la testimonianza è risultata falsa); si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante; abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio, o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti a sensi di legge;
- la revocazione per sopravvenienza di figli: le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio, o di un discendente legittimo del donante. La revocazione può essere richiesta anche se il figlio del donante era già concepito al momento della donazione.
Su chi gravano le imposte dei beni donati? In caso di donazione di immobili su chi grava l'Imu?
Le imposte applicabili in caso di donazione gravano sul donatario.
Per quanto riguarda l'IMU dipende dal diritto che viene donato: se viene donata la piena proprietà ovvero il diritto di usufrutto e/o di abitazione su di un immobile l'IMU, con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di donazione, graverà sul donatario. Se invece il donante si limita a donare la nuda proprietà dell'immobile, riservandosi il diritto di usufrutto e/o di abitazione, l'IMU continuerà a gravare sul donatario (in quanto titolare del diritto di usufrutto e/o di abitazione).
Come va fatto un atto di donazione?
La donazione deve essere fatta per atto pubblico, ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni, pena la nullità. La donazione è un contratto e come tale - affinché si perfezioni e produca tutti i suoi effetti - non è sufficiente la sola manifestazione di volontà del donante; la proposta del donante deve essere espressamente accettata dal donatario. L'accettazione può essere contenuta nello stesso atto che contiene la proposta del donante, oppure in un atto successivo che dovrà sempre avere la forma di atto pubblico, ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. Non sono soggette al rigoroso requisito di forma dell'atto pubblico le donazioni di modico valore, ovvero le donazioni di cose mobili aventi scarsa incidenza sulle condizioni economiche del suo autore; la modicità del valore va pertanto valutata non in maniera assoluta, ma in relazione alle condizioni economiche del donante. Le donazioni di beni immobili, invece, richiedono sempre l'atto pubblico a prescindere dal valore del bene donato.
E' possibile imporre determinati comportamenti o prestazioni a carico del donatario?
La donazione può essere gravata da un onere, ossia può prevedere a carico del donatario una prestazione:
- a favore dello stesso donante (ad esempio una donazione immobiliare con onere per il donatario di prestare assistenza materiale e morale al donante vita sua natural durante);
- a favore di terzi estranei al contratto (ad esempio una donazione con onere di prestare assistenza a un parente del donante);
- a favore della comunità o della collettività (ad esempio una donazione con onere di devolvere una somma per beneficenza).
Il donatario è comunque tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore dei beni donati.
Come si determina il valore degli immobili oggetto di donazione? E se viene donato un diritto di usufrutto?
Per i beni immobili donati la base imponibile è determinata considerando:
- per la piena proprietà: il valore venale in comune commercio alla data dell'atto di donazione;
- per la proprietà gravata da diritti reali di godimento: la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui é gravata;
- per i diritti di usufrutto, uso e abitazione (vitalizio): il valore ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse e per il coefficiente, relativo all'età del titolare del diritto, come stabilito nell'apposito prospetto previsto dalla legge.
Il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari dichiarato dai contraenti può essere soggetto a rettifica da parte dell'ufficio. Non é sottoposto a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore al valore catastale, salvo che si tratti di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
Quali beni possono costituire oggetto di donazione?
Possono costituire oggetto di donazione tutti i beni e diritti che possono arricchire il patrimonio del donatario, come:
• beni immobili;
• crediti;
• aziende;
• denaro (rispettando le prescrizioni delle leggi vigenti in tema di tracciabilità dei flussi monetari che impediscono il trasferimento di denaro in contanti per importi superiori a €. 1.000,00);
• veicoli (moto e/o auto), natanti, aerei, altro;
• opere d'arte (quadri, sculture, altro);
• azioni e quote di società (entro i limiti posti al loro trasferimento dai patti sociali e dagli statuti delle società le cui azioni e/o quote vengono donate);
• titoli del debito pubblico, quote di fondi di investimento e di gestioni patrimoniali.
Per espresso divieto di legge i beni futuri non possono invece essere oggetto di donazione, e ciò perché il donante deve essere ben conscio del valore e della consistenza dei beni e diritti di cui dispone con l'atto di liberalità.
Si può fare una donazione a favore di un minore?
Si, il minore può beneficiare di una donazione. Lo stesso dovrà accettare la donazione per il tramite dei propri legali rappresentati, di norma i genitori investiti della potetstà, i quali peraltro dovranno a tal fine essere autorizzati con espresso provvedimento del Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo ove il minore risiede.
 
Fonte Il Sole 24 ore

giovedì 17 gennaio 2013

Come viene visto l'agente immobiliare.

“Il 50% delle famiglie che acquistano immobili ricorrono ad agenti immobiliare o altri consulenti (nel 2008 erano però il 62,5%).

Chi non ne fa uso (il 55% delle volte per costi troppo elevati) nel 78,5% dei casi si avvale del passaparola, nel 6,2% di Internet o di riviste specializzate.

Il ricorso a specialisti (47,9%) è quasi sempre indirizzato a agenzie immobiliari (28%).

L'aumento rispetto agli anni precedenti è del 3%”.

Sono alcuni dei dati snocciolati da Ettore Troiani, direttore Tecnoborsa, oggi al convegno organizzato da Air “L'agente immobiliare nel 2013: nuovi adempimenti e prospettive per la professione” a Roma parlando di un'indagine sulla relazione della famiglie italiane con il mercato immobiliare.

“L'agente immobiliare è visto come figura sempre più professionale, solo il 4% degli intervistati fa da solo.

Per quanto riguarda l'offerta, il 78% di chi vende immobili li ha fatti valutare prima di metterli sul mercato.

Il trend è in crescita: nel 2008 richiedeva questo servizio il 71,9%.

Anche in questo caso il 50% ha utilizzato un agente immobiliare, mentre l'8% sceglie di valutare da solo” ha concluso.
Fonte : Monitorimmobiliare

E tu cosa pensi su chi  esercita questa professione ? Ogni contributo è importante e prezioso.

               

mercoledì 16 gennaio 2013

Osservatorio immobiliare a Genova.

In assoluto la zona più presente negli annunci immobilari è Centro Storico con oltre 2.330 annunci tra affitto e vendita.
E' una città estremamente importante dal punto di vista immobiliare nel panorama provinciale e circa il 54% di tutti gli annunci immobiliari della provincia sono relativi alla città.
In totale sono presenti in città 27.016 annunci immobiliari, di cui 19.092 in vendita e 7.924 in affitto, con un indice complessivo di 44 annunci per mille abitanti.
Il prezzo medio degli appartamenti in vendita (2.600 €/m²) è di circa il 27% inferiore alla quotazione media regionale, pari a 3.600 €/m² ed è anche di circa il 21% inferiore alla quotazione media provinciale (3.300 €/m²)

Genova ha un prezzo medio degli appartamenti in vendita di circa 2.600 €/m², quindi circa il 41% in meno rispetto ai prezzi medi a Roma e circa il 31% in più rispetto ai prezzi medi a Palermo, che hanno, rispettivamente, i prezzi più alti e più bassi in Italia, tra le città più grandi, con oltre 500.000 abitanti.
In città le quotazioni immobiliari più economiche per gli appartamenti sono relative alla zona Certosa (1.650 €/m²), mentre raggiunge le quotazioni più elevate la zona Nervi (4.700 €/m²).
Negli utimi 90 giorni, il prezzo medio a metro quadro, dedotto dagli annunci di compravendita di appartamenti a Genova è sostanzialmente invariato (-1,76%) come pure negli ultimi 6 mesi.
La tipologia che ha registrato il maggior aprezzamento percentuale è costituita da   6 vani: le quotazioni mostrano un incremento di circa il 21% negli ultimi 3 mesi.
La tipologia che ha invece registrato il maggior deprezzamento percentuale è costituita da villette a schiera: le quotazioni hanno accusato una flessione di circa il 10% negli ultimi 3 mesi.

Allego il link, ci sono delle tabelle significative.
http://www.mercato-immobiliare.info/liguria/genova/genova.html

Vorre sapere la vostra opinione condividete quanto scritto su questo articolo ?

martedì 15 gennaio 2013

Rapporto prezzi immobili e potere di acquisto


I prezzi delle case in Italia superano del 12% il potere d'acquisto degli stipendi.

A indicarlo il settimanale The Economist nel suo ultimo rapporto sul mercato immobiliare relativo al 2012.

Esistono due fattori per misurare l'equilibrio dei prezzi.

Il “Price to rent” si calcola mettendo in relazione il prezzo medio dell'affitto con il prezzo medio dell'acquisto.

Se i due fattori sono in equilibrio il rapporto è zero.

Nel caso dell'Italia, l'Economist indica che il rapporto è addirittura negativo, a meno 1, e comunque prossimo allo zero.

C'è poi il “Price to income” dove si mette in relazione il prezzo di acquisto con gli stipendi medi.

Da questo risulta che le case italiane costano un 12% di troppo: facendo una media tra i due valori, l'eccesso sui prezzi risulta pari al 6%.

I prezzi tuttavia sarebbero già diminuiti del 4% nel 2012 e dell'11,3% rispetto all'ultimo trimestre del 2007, considerato a livello mondiale il culmine della curva crescente dei valori delle abitazioni.

Il nostro Paese viene indicato dall'Economist nel novero di quelli la cui la diminuzione dei prezzi si è accentuata l'anno scorso, anche se i cali più drastici dell'ultimo quinquiennio sono avvenuti in Irlanda (-49,4%) e in Spagna (-24,3%).

Il paese iberico presenta inoltre il maggior crollo del 2012 (-9,3%) mentre in Italia la discesa è cominciata leggermente più tardi, nel terzo trimestre 2008.



In altri paesi

Fonte : monitorimmobiliare.it

lunedì 14 gennaio 2013

Mutui: italiani i più penalizzati d'Europa

Gli italiani sono quelli a dover sborsare di più per un mutuo tra gli europei.

E la forbice tra i prodotti di casa nostra e quelli dei vicini va allargandosi.

Il Sole 24 ore ha confrontato le offerte dei broker online specializzati in Francia (meilleurtaux.com), Germania (hinteryp.de), Italia (mutuisupermarket.it) e Spagna (rastreator.com), ponendo la domanda: “Quanto mi costa al mese prendere a prestito 100mila euro per 20 anni?”.

E i risultati sono stati che “se un italiano deve per esempio versare (almeno all'inizio) una rata di 553 euro per ottenerne un prestito a tasso variabile di 100mila euro a 20 anni, uno spagnolo può pagare appena 504 euro per un prodotto simile, risparmiando così quasi il 10 per cento.

Questo perché la migliore offerta a casa nostra prevede un tasso del 2,96% (Euribor a un mese+spread del 2,85%) e quella in terra iberica un tasso dell'1,95% (Euribor a 12 mesi+ spread dell'1,40%)”.

In Spagna come in Italia i prodotti a tasso variabile sono i più applicati coprendo oltre il 75% delle erogazioni complessive negli ultimi mesi, come si legge dalle rilevazioni della European mortgage federation.

“Con Parigi e Berlino – spiegano i giornalisti Vittorio Carlini e Maximillian Cellino - le differenze diventano sostanziali soprattutto sui prodotti a tasso fisso, quelli più cari (almeno in avvio) che però offrono la tranquillità di una rata che non aumenterà in futuro.

In questo caso i soliti 100mila euro presi a prestito per 20 anni da una famiglia italiana costano 672 euro al mese (si possono ottenere a partire da un tasso del 5,29%, ovvero Irs a 20 anni+spread del 3%), circa il 20% in più rispetto a quanto sborsano tedeschi (553 euro, tasso al 2,96%) e francesi (560 euro, 3,10%)”.

La Spagna è invece l'unico Paese dove i tassi fissi sono più cari (708 euro, 5,85%) e infatti è solo l'1% degli iberici a scegliere questo tipo di prodotto.

Fonte:Monitorimmobiliare

venerdì 11 gennaio 2013

La fiscalità italiana è una scure che colpisce i patrimoni

Un fisco civile, colpisce i redditi e non i patrimoni (che possono anche essere produttivi di nessun reddito, infatti). Negli Stati Uniti, Barak Obama – nel suo discorso dopo la rielezione – ha sostenuto la necessità di aumentare le imposte ai contribuenti “più agiati” (che negli Usa sono quelli che guadagnano più di 152 mila euro all’anno se single, e più di 191 se coppia).
Il Presidente Hollande, dal canto suo, ha reso nota la sua “Finanziaria”, anch’essa tutta incentrata sui redditi. Non parliamo del Fisco in Germania, dove addirittura una sentenza della Corte costituzionale impedisce formalmente che le imposte possano colpire i beni oltre il reddito che producono o se non producono alcun reddito. Da noi, invece, anche la sola ipotesi di una minipatrimoniale sui redditi oltre i 150 mila euro ha scatenato la Confindustria (che – ricordate? – è d’accordo su una seconda patrimoniale, dopo l’Imu, sugli immobili, ma solo se sono quelli degli altri, dei non industriali). I giornali della potente organizzazione si sono scatenati, alimentati dagli articoli dei mandarini dagli alti stipendi, evidentemente non investiti nell’edilizia.
Lo spartiacque tra un Fisco civile e un Fisco incivile, sta proprio qua. Il primo, colpisce la capacità contributiva del contribuente (come, del resto, vorrebbe anche la nostra Costituzione) e il secondo – per via dei mandarini, ma anche dell’incapacità di trovare i redditi dove essi davvero sono – colpisce (diventando, così, anche un Fisco disonesto) immobili inagibili o addirittura collabenti, canoni di locazione non percepiti, aree fabbricabili che fabbricabili in effetti non sono, le spese (persino) per mantenere gli immobili abitabili e quindi affittabili, così come grava sui risparmiatori dell’edilizia con una tassa rifiuti che l’anno prossimo crescerà ancora, con un tributo ambientale provinciale che graverà sempre solo sulla proprietà (come se solo i proprietari respirassero), per non parlare dei contributi di (finta) bonifica.
Il tutto, nell’ambito di un Catasto i cui valori aumentano soltanto, e mai diminuiscono, neanche col crollo dei valori che è sotto gli occhi di tutti.
La misura, insomma, è colma. La tassazione immobiliare italiana (come uno studio della nostra organizzazione, da nessuno contraddetto, ha dimostrato) è la più alta d’Europa. Dall’Imu si sono ricavati 24 miliardi invece di 21, ma di ritoccare le aliquote non se ne parla. Il mantenimento dell’attuale Imu “sperimentale” fino al 2014 (come oggi la legge stabilisce) deve essere ripensato, proprio alla luce di quanto accaduto: il blocco del mercato immobiliare (né si compra né si vende) e il crollo dei valori.
Gli italiani hanno versato il saldo dell’Imu (proprio perché i suoi importi superano incivilmente, in molti casi, i redditi) ricorrendo ai risparmi. Ma quello della tassazione del patrimonio immobiliare dovrà essere uno dei grandi temi della prossima campagna elettorale, dovendo qualcuno spiegare se sia giusto che i sacrifici per il risanamento vengano compiuti dai risparmiatori dell’edilizia pure oltre il reddito (finché sarà possibile) e non anche, almeno nell’ambito del reddito goduto, dai portatori di altri tipi di patrimonio.

Fonte: News.Attico.it

lunedì 7 gennaio 2013

Mercato Immobiliare: la trappola dell’affitto con riscatto

Vi propongo la lettura di questo interessante post, scovato sul web, rappresenta una situazione che può capitare di incontrare, apparentemente ideale in realtà nasconde dicerse trappole.Buona lettura.

La crisi del mercato immobiliare sta investendo in pieno il nostro paese e sono ormai cinque anni che il continuo crollo delle compravendite preoccupa non poco gli addetti ai lavori che si trovano a dover fare i conti con sempre meno vendite e sempre più disponibilità di case in offerta.

Le prospettive per i prossimi anni non sembrano lasciar trasparire alcun segnale di inversione di tendenza, anzi il perdurare della crisi crea spazio per la facile profezia di un consistente calo dei prezzi diluito presumibilmente in un lungo arco temporale.

La cupa visione del futuro del mattone è certamente condivisa dagli istituti finanziari che già da tempo hanno smesso di elargire mutui senza una robusta contropartita di garanzie e comunque prevalentemente per quote inferiori al 60 percento del valore dell’immobile.


Risulta quindi comprensibile che gli aspiranti venditori e i professionisti del settore analizzino proposte alternative all’acquisto con mutuo e si ingegnino ad adottare formule in grado di invogliare nuovi acquirenti che altrimenti avrebbero difficoltà ad accostarsi alla proprietà.

Uno dei prodotti più in voga al momento risulta essere quello dell’affitto con riscatto. La formula prevede che l’inquilino sottoscrittore si impegni a comprare casa trascorsi tot anni di utilizzo in affitto potendo contare nel conteggio delle somme versate per l’affitto come quota a pagamento dell’immobile.

A prima vista potrebbe sembrare una soluzione geniale che “salva capra e cavoli” rendendo i contraenti indipendenti dalla disponibilità delle banche ad erogare finanziamenti e nel contempo consente a venditori ed acquirenti di concludere l’affare con soddisfazione di entrambe le parti. Peccato che analizzando con attenzione i vari termini della questione si scopre che dietro l’angolo si nascondono varie controindicazioni.

1) Innanzitutto pochi venditori sono disposti a barattare una vendita secca in tempi brevi con incasso immediato delle somme pattuite contro una alienazione lenta e lo stillicidio delle rate mensili protratto per anni. Chi per vari motivi ha bisogno di chiudere l’affare in poco tempo non può adottare questa formula.

2) Inoltre i contratti di questo tipo prevedono dei canoni più alti della media di quelli normali, solitamente il 15% più alti, per venire incontro alle esigenze dei venditori.

3) Poi occorre precisare che in fase di stipula di questi contratti di affitto con riscatto di solito non viene coinvolto il notaio quindi vengono a cadere tutti quei controlli di rito tipici dell’approssimarsi al rogito che garantiscono la corretta individuazione e classificazione dell’immobilie e della proprietà. In parole povere l’affittuario si impegna da subito a comprare una casa senza che sia stata controllata la veridicità dei termini del contratto di acquisto.

4) Ma l’aspetto più pericoloso dell’affitto con riscatto è l’assoluta mancanza di garanzie per l’acquirente nel caso in cui il venditore dovesse incappare in un fallimento. La giurisprudenza non prevede né la restituzione delle somme versate a titolo di futuro acquisto né la possibilità di utilizzarle per comprare l’abitazione. Infatti nel caso in cui si voglia comunque esercitare il diritto di riscatto occorrerà versare per intero il prezzo congruo originale dell’immobile.

5) In un periodo conclamato di crisi del mercato immobiliare con prezzi previsti al ribasso negli anni a venire potrebbe risultare disdicevole fissare oggi il prezzo che si pagherà domani, ci si potrebbe facilmente ritrovare a dover spendere cifre dal 5 al 20 per cento più alte della media degli immobili equivalenti in zona in quel periodo.

Come sempre il mio consiglio è di valutare attentamente e con prudenza ogni proposta e di non aver fretta a firmare per la smania di sentirsi proprietari il prima possibile. Meglio controllare e far controllare tutti i termini dell’affare con uno sguardo ampio e aperto sia al mercato della propria zona di riferimento sia nei confronti del periodo economico e delle aspettative di crescita o decrescita.

Di questi tempi è più profittevole risparmiare pazientemente ed aspettare che il calo dei prezzi delle case sia maturato fino a valori congruenti con il ridotto potere d’acquisto delle famiglie o magari impiegare parte dei propri soldi per migliorare la propria attività o posizione professionale.

Fonte : aiutomutuo.finanza.com

venerdì 4 gennaio 2013

Ribassi, repricing, chiamatelo come volete, la strada è tracciata

In calo del 5% i prezzi di richiesta del parco immobiliare già esistente nelle città capoluogo italiane nel 2012.

Nell'ultima rilevazione dell'anno appena trascorso, su un campione di 44.189 annunci del portale idealista.it, solo 4 dei 39 capoluoghi italiani chiudono l'anno in terreno positivo.

Per la prima volta nelle rilevazioni del portale il repricing si allarga a tutti i grandi mercati.

Su base trimestrale, sono aumentate le città in segno negativo rispetto alla passata rilevazione (il 70% contro il 61% del terzo trimestre) in un anno segnato da compravendite a picco, recessione e tassazione alle stelle il repricing si è accentuato solo a partire dalla seconda parte dell'anno appena trascorso, approdando ai grandi mercati, in particolare quello della capitale, che sconta un taglio del 6,6%, sensibilmente sopra la media nazionale, mentre Napoli (-1,9%) e Milano (-1,0%) oscillano tra alti e bassi, ma mostrano una sostanziale tenuta rispetto al contesto generale tra le città maggiori, a Padova (-16,4%).

Proprietari in fase di profondo ravvedimento anche a Bari (-7,1%), Bologna (-5,5%), Catania (-5,4%) e Firenze (-5,3%).

giovedì 3 gennaio 2013

Tasse sugli immobili: nel 2013 debutto per Ivie e Tares

Sono due le nuove tasse “immobiliari”, già annunciate da tempo ma che sono entrate in vigore nel 2013 e che andranno quindi ad appesantire la pressione fiscale sulle tasche degli italiani.

Con il 1° gennaio infatti è scattata l'Ivie, l'imposta sul valore per chi è proprietario di immobili all'estero.

A definirne le ultime modalità è stata la legge di Stabilità 2013, che ha visto in extremis lo slittamento del primo anno di applicazione della “gabella” sui beni immobiliari fuori dai confini italiani.

In base all'ultimo provvedimento dei Governo Monti l’imponibile partirà infatti dal 2012 (non più 2011) e i versamenti già effettuati per il 2011 saranno considerati come acconti per il 2012.

Ma la vera mazzata sarà la Tares, la nuova tariffa sui rifiuti che si pagherà sulla grandezza degli immobili e manderà in pensione la vecchia Tarsu (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) e assorbirà la Tia (Tassa di igiene ambientale).
Fonte : Monitorimmobiliare.it

Fisco: nessuna sanzione per chi rinuncia in tempo ad agevolazioni su riacquisto “prima casa”

Chi entro cinque anni dall'acquisto di un immobile con i benefici “prima casa” non intenda comprarne un altro può chiedere la riliquidazione dell'imposta all'Agenzia delle entrate, rispettando la scadenza dei 12 mesi.

Lo chiarisce l'agenzia fiscale in una risoluzione, sottolineando che “in questo modo non scatta alcuna sanzione e il contribuente paga soltanto la differenza rispetto a quanto versato al momento dell'acquisto dell'immobile e i relativi interessi”.

Passato il termine di decadenza, aggiunge l'Agenzia delle entrate, “è sempre possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso e ottenere una riduzione delle sanzioni”.
Fonte: Ag. delle Entrate